Scadenza |
Soggetto obbligato
|
Tributo/ Contributo |
Adempimento |
17 giugno |
Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone |
Versamento IMU |
Termine per il versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2024. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale. L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: · per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; · per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L’acconto dell’addizionale comunale è: · pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente; · trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
17 giugno |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: · del 26% sugli interessi ed altri proventi; · del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; · del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti |
17 giugno |
Titolari di partita IVA in regime mensile |
Versamento IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di maggio e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra: · l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili; · l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. La disciplina prevede che: · se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; · il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno |
17 giugno |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
17 giugno |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche: · le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021; · i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: · 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); · 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: · le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; · fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro) |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento imposta sostitutiva premi di produttività |
Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa. Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: · con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); · titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: · le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015; · nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La disciplina prevede che: · i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; · se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; · il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: · non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni); · si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20% |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. La disciplina prevede che: · i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; · se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; · il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo |
17 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta |
20 giugno |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
25 giugno |
Titolari di partita IVA |
IVA elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: · cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); · acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: · con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; · con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: · se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; · se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare |
28 giugno |
Società di capitali |
Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio |
Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l’approvazione dei bilanci |
30 Giugno (1 Luglio) |
Persone fisiche non titolari di Partita IVA |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata e fino ad un massimo di 7 rate.
|
30 Giugno (1 Luglio) |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento IRAP
|
Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro: · del saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata e fino ad un massimo di 7 rate.
|
30 Giugno (1 Luglio) |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata e fino ad un massimo di 7 rate. |