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Sospensione deleghe F24

L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, i modelli F24 recanti compensazioni di crediti che presentano dei profili di rischio.

Tale sospensione consentirà all’Amministrazione Finanziaria di procedere al controllo e alla verifica dell’utilizzo del credito al fine di evitare indebite compensazioni.

 La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo finale a debito, trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione.

 Laddove dai controlli non emergano anomalie ed in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello di pagamento, la delega verrà eseguita e la tempestività del pagamento sarà assicurata dal fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. In pratica, quindi, la sospensione in questione non potrà superare 30 giorni dal momento in cui viene presentato il modello F24.

Se l’esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nella delega non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze del caso in tema sanzionatorio.

A tal proposito, in occasione dell’evento “Telefisco 2018”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il modello F24 viene "respinto" perché il credito è inesistente o non è utilizzabile, «la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, dovrà essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento». Quindi lo scarto è eventualmente sanabile spontaneamente solo corrispondendo la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso perché, vista la durata prevista per il monitoraggio (30 giorni), sarà fisiologico a fronte dello scarto trovarsi di fronte ad un omesso versamento rispetto alla scadenza.

OPERAZIONI A RISCHIO

Nella relazione di accompagnamento vengono indicate alcune operazioni che possono presentare “profili di rischio”, ed in particolare:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
  • le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

CRITICITÀ

La sospensione dei modelli F24 fino a trenta giorni potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi qualora ad esempio il modello F24 oggetto di controllo riguardasse il versamento di pregressi contributi omessi, il cui versamento sia condizione al rilascio del DURC.

Il rischio concreto, in questi casi, è di bloccare l’operatività di un’azienda, ponendola nella condizione, ad esempio, di perdere un appalto nell’impossibilità di presentare un DURC regolare, ed il tutto a fronte di un credito che potrebbe, successivamente, essere riconosciuto come perfettamente legittimo.

PROVVEDIMENTO E CHIARIMENTI NECESSARI

Un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma di recente introduzione. In particolare dovrà prevedere (i) come il contribuente sarà avvisato del fatto che il modello F24 presentato si colloca nell’alveo della condizione sospensiva e ulteriormente dell’esito del controllo, (ii) come il contribuente potrà difendersi a fronte del diniego della compensazione disposto dalle Entrate.

Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire un altro importante tema legato ai crediti emergenti da una dichiarazione recante il visto di conformità. Si ricorda che attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, il legislatore aveva inteso agevolare l'Amministrazione Finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, oltre a volere contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA. L’intervento del provvedimento si rende necessario al fine di comprendere se anche i crediti cd “vistati” saranno oggetto di sospensione e di ulteriori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro importante punto che dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria sarà lo "scarto", soprattutto nelle ipotesi di delega recante una compensazione parziale.

Se è l'intera delega che viene scartata, ciò comporta che l'omesso versamento riguarderà anche la parte di debito eccedente il credito ritenuto non utilizzabile.

Se è il credito che viene scartato, la delega troverebbe copertura per la parte addebitata sul conto e quindi solo sulla parte indebitamente compensata, andrebbe correlata la sanzione.

Nel caso venisse scartata l'intera delega come letteralmente sembra disporre la disposizione, la soluzione per attenuare il rischio di sanzione potrebbe essere quella di dividere il versamento dovuto in due parti.

La parte di debito che trova compensazione con il credito "a rischio" in un modello F24 a saldo zero. Il residuo in un separato F24 da addebitare sul conto.