L’incentivo, nella forma del credito d’imposta, spetta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, in relazione al costo degli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati:
Il credito d'imposta è pari al 75%, elevato a 90% per le micro, piccole e medie imprese e le start-up innovative, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro,del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:
Non sono agevolabili le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso accessorie, funzionali o connesse, ivi compresi i costi di intermediazione.
Le spese si considerano sostenute secondo i criteri di competenza temporale dell’art. 109, DPR 917/86 (ossia alla data in cui le prestazioni sono ultimate) e devono risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali dei conti.
Il credito d’imposta, imponibile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
Per accedere al credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 e a quelli effettuati e da effettuare (con effetto quindi prenotativo) per l'anno 2018, i soggetti interessati, devono presentare, dal 22 settembre fino 22 ottobre 2018, un'apposita comunicazione telematica in cui indicare, separatamente per le due tipologie di investimento (stampa ed emittenti radio-televisive):
Entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse2 e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento (le cui modalità e termini non sono specificati dal DPCM) in ordine agli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento stesso pubblicato (il termine non è indicato) sul suo sito istituzionale.
Per gli anni successivi, la su citata comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno e l'adozione del provvedimento del Dipartimento è effettuata entro 30 aprile.
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.