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Scadenziario settembre


 Venerdì 14 settembre


  • Imposte dirette:  per le micro, piccole e medie imprese assegnatarie dell’agevolazione il termine iniziale per l’invio telematico delle richieste:
    • di erogazione del “Voucher digitalizzazione”;
    • tramite l’apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (mise.gov.it). 

        Le richieste devono essere presentate entro il 13.12.2018, a pena di decadenza.


 Lunedì 17 settembre


  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2018. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre;
  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: peri soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio dovranno versare la quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto dovranno effettuare il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, IVA studi di settore: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto dovranno effettuare il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati dovranno effettuare il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati dovranno effettuare il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati dovranno effettuare il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati dovranno effettuare il versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati dovranno effettuare il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro dovranno effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente;

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi dovranno effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente;

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio dovranno versare il contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite;

  • Contributo INPS  ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite;

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR;

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo il versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 2 luglio dovranno effettuare il versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni ed interessi;

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto che hanno versato la terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni ed interessi;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA - regime mensile - scade il termine di presentazione della liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento IVA a debito.

     


  Martedì 25 settembre


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa;
  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine di presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto, in via obbligatoria o facoltativa;


    Domenica 30 settembre - Lunedì 1 ottobre


  • IVA “Nuovo spesometro”: per i soggetti passivi IVA, che non abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art.1 comma 3 del D.Lgs. N.127 del 2015 (vale a dire i soggetti passivi IVA che non hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio)scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati:
    • delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali;
    • relativi al trimestre aprile-giugno 2018 o al semestre gennaio-giugno 2018;
  • IVA “Nuovo spesometro”: per i soggetti passivi IVA, che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art.1 comma 3 del D.Lgs. N.127 del 2015 (vale a dire i soggetti passivi IVA che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio) scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati:

    • delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali;
    • relativi al trimestre aprile-giugno 2018 o al semestre gennaio-giugno 2018;
    • beneficiando delle previste agevolazioni
  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che hanno presentato la domanda di “rottamazione delle cartelle” entro il 21.4.2017 e optato per il versamento in 5 rate scade il termine per il versamento dell’ultima rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione

  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di “rottamazione delle cartelle” per il periodo 1.1.2017 - 30.9.2017 e optato per il versamento in 5 rate scade il termine per il versamento della seconda delle previste cinque rate, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio scade il termine per il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto scade il termine per il  versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;

  • IVA: per i soggetti IVA residenti in Italia scade il termine di presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell’anno precedente.
    L’Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell’IVA;
  • Imposta di registro: Locatore/locatario scade il termine perla registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.