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"Super-ammortamenti” entro il 31 dicembre 2018

Per poter quindi fruire dei super-ammortamenti 2018, che consentono di operare una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a determinate condizioni.

Per poter, però, fruire del termine “lungo”, vale a dire per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, è necessario che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR. Pertanto, rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo). Per i contratti di appalto rileva l’ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, la data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente.

Per quanto, invece, concerne gli iper-ammortamenti, stando alla bozza della legge di bilancio, sarebbe prevista la proroga di tale agevolazione anche per il 2019, ma con rilevanti modifiche in ordine alla misura della maggiorazione. Quest’ultima si applicherebbe al costo di acquisizione degli investimenti ma con diverse misure: 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro, con previsione poi di un tetto massimo.