Venerdì 7 dicembre
Tributi, contributi e altre entrate per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di “rottamazione delle cartelle” per gli anni 2000-2016 scade il termine per il versamento del totale, o della rata scaduta a ottobre 2018, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto era stato comunicato dall’Agente della Riscossione, ad esclusione delle rate relative a pregressi piani di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 scadute al 31.12.2016, che dovevano essere versate entro il 31.7.2018.
In caso di precedente versamento rateale delle somme dovute per la rottamazione, si beneficia del differimento del versamento delle residue somme:
- in via automatica, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo;
- oppure, per scelta del debitore, in unica soluzione entro il 31.7.2019
In caso di precedente versamento rateale, si beneficia del differimento del versamento delle residue somme:
- in via automatica, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo;
- oppure, per scelta del debitore, in unica soluzione entro il 31.7.2019.
Lunedì 17 novembre
IMU: per i soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali scade il termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso;
IMU: per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente
Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 17.6.2019;
TASI: per i soggetti passivi scade il termine per ilversamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l'anno in corso;
Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente;
Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente;
Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite;
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67 co. 1 lett. l) del TUIR;
IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
Giovedì 27 dicembre
IVA: soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa;
Lunedì 31 dicembre
- se ci si avvale dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi;
- a partire dall'anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita di requisiti)
L'aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.
Imposte dirette: per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nell'anno 2016 scade il termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati, i dati dei "country by country report" in relazione al periodo d'imposta 2017;
Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della sesta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con modello F24;
- mediante l'apposita funzionalità disponibile sul relativo sito internet (www.agenziaentrate.it);
- con effetto per il periodo d'imposta 2019;
- beneficiando delle previste agevolazioni.