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Scadenziario aprile

Lunedì 1 aprile


  • IVA: i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art.38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine iniziale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio-marzo.


 Mercoledì 10 aprile


  • Contributi INPS: per i datori di lavoro domestico scade il termine per il versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre gennaio-marzo.

  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2018. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
  • IVA: per i commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo: 

    • effettuate nell’anno precedente nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
    • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro.

    Martedì 16 aprile 


  • Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il termine per il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti pSoggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio scade il termine per il versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
    L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • IRPEF versamento delle ritenute: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF versamento delle ritenute: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • IRPEF versamento delle ritenute: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.

  • IRES E IRPEF versamento delle ritenute: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime mensile scade il termine per la presentazione della liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.

    Martedì 23 aprile 


  • Imposta di bollo: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo.
    L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.        
  • IVA: per i commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA trimestrale o annuale scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo:
    • effettuate nell’anno precedente nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
    • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro.

    Venerdì 26 aprile


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitari e  che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT, scade il termine di  presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

    Martedì 30 aprile 


  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 scade il termine per presentare all’Agente della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazioneter”).

    La domanda va presentata:

    • mediante l’apposito modello “DA-2018”;
    • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario;
    • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.

    Possono presentare la domanda anche i soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione.

    Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare domande già presentate.

  • Imposte e contributi: per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economiche scade il termine per presentare all’Agente della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti dall’omesso versamento (c.d. “saldo e stralcio”):
    • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
    • dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori 
     La domanda va presentata:
    • mediante l’apposito modello “SA-ST”;
    • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA scade il termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente.
    Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.
  • IVA: per le società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo:
    • a decorrere dall’anno solare 2019;
    • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2019.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA, salvo esoneri scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati:
    • delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali;
    • relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’apposita opzione scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati:
    • delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali;
    • relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018;
    beneficiando delle previste agevolazioni.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
    • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;
    • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

    La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

    • è stata emessa una bolletta doganale;
    • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
  • Imposta di registro: per il Locatore/locatario  scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
  • Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della seconda rata bimestrale.
    Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IRPEF e IRES: per il preponenti di agenti e rappresentanti scade il termine per:
    • consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo;
    • pagare le suddette provvigioni
  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio- marzo.