Lunedì 17 giugno
IMU: per i soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta per tutto l’anno.
Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il termine per il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio scade il termine per il versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
IRPEF “Versamento ritenute”:per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Martedì 25 giugno
IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.
Domenica 30 maggio - slitta lunedì 1 luglio
IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per le persone fisiche scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi”scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.
IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.
Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
IRAP imposte sostitutive e addizionali: per le società di persone e soggetti equiparati scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del del saldo IRAP per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).
Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali e società di persone scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, sussistendone l’obbligo scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.
Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019 scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
IVA: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%.
IRPEF: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo entro il 30 giugno scade il versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro.
TASI: per i soggetti passivi scade il termine per regolarizzare il versamento della TASI dovuta per l’anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali
IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente e
ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente. La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.