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Scadenziario giugno

Lunedì 17 giugno


  • IMU: per i soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta per tutto l’anno.

  • IMU: per gli enti non commerciali scade il  termine per il versamento:
    • del conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente;
    • della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.
  • TASI: per i soggetti passivi scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta per tutto l’anno.
  • Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il termine per il versamento dei contributi relativi al mese precedente.

  • Contributo INPS ex. L.335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il termine per il versamento del contributo INPS sui compensi per le collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio scade il termine per il versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.

  • L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti di imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il termine per il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • IRPEF “Versamento ritenute”:per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i  sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA per i soggetti con partita IVA con regime mensile scade il termine per la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

 Martedì 25 giugno


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio, in via obbligatoria o facoltativa.

 


    Domenica 30 maggio - slitta lunedì 1 luglio 


  • IVA: per i soggetti con partita IVA  scade il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019.
  • IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per le persone fisiche scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo);
    • delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).
  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.
  • Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi”scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.

  • Imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.
  • IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.

  • IVAFE: per le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.
  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno precedente;
    • primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.
  • Contributo INPS ex L. 355/95 per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 24% o 25,72%) e del primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente.
  • IRAP imposte sostitutive e addizionali: per le società di persone e soggetti equiparati scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del del saldo IRAP per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).

  • IVA: per i le persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%.
  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali e società di persone scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.05.2019 scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.
  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, sussistendone l’obbligo scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

  • IVA: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%.
  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019 scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.
  • IVA: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
  • IRPEF: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo entro il 30 giugno scade il versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro.

  • IMU: per i soggetti passivi scade il termine per regolarizzare il versamento dell’IMU dovuta per l’anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
  • TASI: per i soggetti passivi scade il termine  per regolarizzare il versamento della TASI dovuta per l’anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali

  • Imposta di bollo:per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della terza rata bimestrale.Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente e 
    ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente. La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.