Breaking News

Scadenziario ottobre

Martedì 1 ottobre


  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine iniziale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D.lgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre.


 Giovedì 10 ottobre


  • Contributi INPS: per i datori di lavoro domestico scade il termine per il versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre.


 Martedì 15 ottobre 


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. 


 Mercoledì 16 ottobre


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. 

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF "Versamento ritenute": per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • IRPEF "Versamento delle ritenute": per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo scade il versamento dell’ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 1° luglio scade il versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 31 luglio scade il versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 settembre scade il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA con regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

 Lunedì 21 ottobre 


  • Imposta di bollo: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre.L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.


 Venerdì 25 ottobre 


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine di presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa.
  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di settembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre, in via obbligatoria o facoltativa.


 Mercoledì 30 ottobre 


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS: per i Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR scade il termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con la maggiorazione dello 0,4%.

    Si tratta, in particolare:

    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
    • del saldo per l’anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2019 dell’addizionale comunale;
    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfetario ex L. 190/2014;
    • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;
    • del saldo per l’anno 2018 e del primo acconto per l’anno 2019 dei contributi INPS dovuti alla Gestione artigiani o commercianti o alla Gestione separata ex L. 335/95;
    • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
    • del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino al 30.6.2019.
  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soci di srl “non trasparenti” che beneficiano della proroga dei versamenti, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno 2018; 
    • primo acconto dei contributi per l'anno 2019, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali, società di persone e soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.

  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

 Giovedì 31 ottobre 


  • Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive: per i sostituti d’imposta scade il termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2019”, relative al 2018, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: 

    • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni; 
    • le provvigioni;
    • i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto;
    • i redditi esenti.
  • Imposte dirette: per i sostituti d’imposta e Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro) scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2019.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi..

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 ottobre scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.

  • IRPEF e IRES

    per i preponenti di agenti e rappresentanti scade il termine per 

    • consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre; 
    • pagare le suddette provvigioni.
  • Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della quinta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

    • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente;
    • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente.

    La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

    • è stata emessa una bolletta doganale;
    • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio settembre.

  • IVA: per i soggetti obbligati a trasmettere i corrispettivi telematici scade il termine per la trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato dei corrispettivi mensili relativi al mese di settembre.