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Scontrini fiscali elettronici dal 2020

I commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri (“scontrini fiscali elettronici”), rilasciando ai clienti, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, il nuovo documento commerciale (fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).

Si ricorda che per i soggetti di maggiori dimensioni, ossia per coloro che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro, l’obbligo di invio dei corrispettivi era entrato in vigore già dal 1° luglio 2019 e che, con l’inizio del 2020, l’obbligo diviene generalizzato.

Ambito Soggettivo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si applica nei confronti degli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate (di cui all’art. 22 del Decreto IVA), per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 127/2015).

A differenza della fatturazione elettronica, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi non riguardano i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma anche quelli non stabiliti, se ivi identificati ai fini IVA direttamente o indirettamente (mediante la nomina di un rappresentante fiscale). Si precisa inoltre che l’Agenzia delle entrate (risposta interpello 21 maggio 2019, n. 149) ha chiarito che il soggetto passivo può decidere di certificare le operazioni effettuate tramite fattura anche indipendentemente dalla richiesta della controparte, venendo così meno l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

Operazioni esonerate

L’art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, integrato dal D.M. 24 dicembre 2019, individua le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In particolare beneficiano dell’esonero:

- le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 (es. cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, ecc.), e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati consumatori)

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

b-bis) le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiter

- le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b)-bis) nonché le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b)-bis) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente

- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Analoga disposizione di esonero è contenuta nel successivo art. 2 comma 2 per i distributori di carburante. La norma dispone l’esonero per le operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

Resta ferma la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni oggetto d’esonero di scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Documento commerciale

Come anticipato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono l’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Con D.M. 7 dicembre 2016 è stata individuata la tipologia di documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni in esame. Si tratta del “documento commerciale”, che:

  • è emesso, mediante il registratore telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
  • previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità.

Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente lo richieda (art. 2, comma 5, D.lgs. n. 127/2015).

Termini e modalità di trasmissione corrispettivi

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell’operazione, restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (art. 2, comma 6-ter, D.lgs. n. 127/2015, introdotto dall'art. 12-quinquies del D.L. n. 34/2019).

La trasmissione avviene normalmente tramite i registratori telematici ma, in alternativa, è possibile memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, che può essere utilizzato da pc, tablet e smartphone. L’accesso al sistema avviene tramite le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Sanzioni applicabili e semestre di moratoria sanzioni

In base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, D.lgs. 127/2015 “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, c. 2, D.lgs. 471/1997:

  • L’art 6, comma 3 del D.lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’Iva corrispondente all'importo non documentato, fermo restando che – ai sensi del successivo comma 4 – “(…) la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (…)”.

Inoltre, secondo il medesimo comma 3 del citato articolo 6, trova applicazione la stessa sanzione anche “in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”, fermo restando che “se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

Nei casi di malfunzionamento rimane comunque possibile per i contribuenti evitare le sanzioni adottando dei registri dei corrispettivi di “emergenza”. Infatti il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2016 prevede quanto segue: “in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”.

Risulta applicabile anche la sanzione accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.lgs. 471/1997, secondo cui, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese (qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi).

Tuttavia si segnala che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni. Il periodo di moratoria di 6 mesi decorre:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000;
  • dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

Le sanzioni non si applicano a condizione che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA (art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015).

Pertanto viene consentito ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro un più ampio termine, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In tale evenienza, i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali.

Si segnala che tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria.

Inoltre vige l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e della tenuta del registro dei corrispettivi fino all'attivazione del registratore telematico e si conferma l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.

Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (circolare Agenzia delle entrate 29 giugno 2019, n. 15).

Incentivi

Per ogni Registratore di cassa è possibile beneficiare di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento di un registratore già posseduto. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Tale incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del registratore ed a condizione che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabile.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.