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DECRETO CURA ITALIA - Misure a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e famiglie

di DECRETO CURA ITALIA - Misure a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e famiglie

Normativa di riferimento


- D.L. n. 18 “Cura Italia”, Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 Articoli n. 27-28-29-30-38-44-54-63-64-65-66
- Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020

Misure previste a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e famiglie

Crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti:

Disposizione normativa:

Articolo 64: “Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento all’articolo:

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro per contenere il contagio da COVID-19, a favore di imprese e lavoratori autonomi, il Decreto ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Ai fini del godimento del succitato beneficio fiscale è opportuno conservare la documentazione relativa ai costi di sanificazione sostenuti e, provvedere in tempi rapidi alla messa in atto delle indicazioni necessarie alla fruizione del beneficio. Attualmente, per le indicazioni sulle modalità di fruizione del credito d’imposta, si è in attesa del provvedimento attuativo del Ministero dello sviluppo economico che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”.
Nota: Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Crediti d’imposta contratti di locazione:

Disposizione normativa:

Articolo 65: “Credito d’imposta per botteghe e negozi”
“1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento all’articolo:

Per far fronte all’emergenza, in particolar modo per agevolare coloro che sono stati costretti a sospendere l’esercizio della propria attività commerciale, il Decreto ha istituito un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione sostenuto nel mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1 (c.d. negozi e botteghe).
Da tale agevolazione, restano esclusi i soggetti che esercitano le attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto dell’11 marzo 2020 (quali ad esempio: farmacie, supermercati, ipermercati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco in esercizi specializzati, lavanderie, servizi di pompe funebri…).

Note: Stando alla disposizione normativa, restano esclusi dall'agevolazione fiscale anche i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d’imposta nemmeno nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1.

Detrazioni per erogazioni liberali a sostegno del contrasto epidemiologico da COVID-19:

Disposizione normativa:

Articolo 66: “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
“1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento all’articolo:

Le persone fisiche e gli enti non commerciali che hanno effettuato donazioni in denaro, finalizzate alla gestione e al contenimento dell’epidemia, a favore di Stato, Regioni, Enti locali, Enti o Istituzioni Pubbliche, Fondazioni o Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, possono godere in sede di dichiarazione dei redditi di una detrazione dall’imposta lorda, pari al 30% delle erogazioni in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro. Ai fini dell’agevolazione, si consiglia di conservare le ricevute attestanti la donazione, da presentare allo Studio al momento della redazione della dichiarazione dei redditi.
Se l’erogazione è effettuata da titolari di reddito d’impresa, gli importi saranno deducibili sia dal reddito d’impresa che dalla base imponibile dell’IRAP (in particolare ai fini IRAP la deducibilità è riconosciuta nell’esercizio in cui si è verificato il pagamento della donazione).

Nota: Nessuna previsione nel caso in cui ad effettuare la donazione in denaro sia un libero professionista.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co:

Disposizioni normative:

Articolo 27: “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”
“1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Articolo 28: “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”
“1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Articolo 29: “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”
“1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. “

Articolo 30: “Indennità lavoratori del settore agricolo”
“1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Articolo 38: “Indennità lavoratori dello spettacolo”
“1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento agli articoli:

A sostegno dell’occupazione è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 600 euro destinata alle seguenti categorie di soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito del percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.
L’indennità in oggetto viene erogata, previa presentazione di un’apposita domanda da parte dell’interessato all’INPS, fino ad esaurimento del fondo stanziato dal Governo.
Si attende la pubblicazione delle istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda di accesso all’indennità all’INPS.

Nota: Da una prima analisi delle disposizioni di cui sopra risultano essere esclusi dall’indennità “dei 600 euro” i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private (es. Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Agenti di Commercio…).
Tuttavia, all’articolo 44 (di seguito riportato) è prevista l’istituzione di un apposito Fondo, c.d. “Fondo per reddito di ultima istanza”, la cui finalità è quella di garantire il riconoscimento di un’indennità per il 2020 ai soggetti esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. L’erogazione dell’indennità è soggetta al limite di spesa del Governo pari a 300 milioni di euro per il 2020.
Per i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità è necessario attendere apposito Decreto attuativo.

Articolo 44: “(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)”
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva:

Articolo 54 – “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
“1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento all’articolo:

L’articolo 54 del Decreto Legge prevede la possibilità, anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere, per un periodo massimo di nove mesi dall’entrate in vigore della norma, la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
Si consiglia di contattare il proprio istituto bancario per la richiesta della modulistica necessaria, se già prevista. Lo Studio si rende disponibile ad assistervi nella predisposizione della documentazione necessaria per l’esercizio di tale opzione.

Nota: Attenzione agli interessi, alla ripresa dei pagamenti verranno addebitati gli interessi accumulati fino a quel momento (dalla data di sospensione alla data di pagamento della rata) i quali saranno spalmati sul mutuo residuo. Il Fondo Gasparrini, che supporta questa norma sui mutui, rimborsa infatti alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, l’altra metà resta a carico del cliente, che la dovrà saldare.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro svolto nella sede

Articolo 63: “ Premio ai lavoratori dipendenti”
“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Commento all’articolo:

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di importo, relativo all’anno precedente, non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.