Con il D.L. n. 23 del 8.4.2020 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. n. 94 del 8.4.2020 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il D.L. n. 23 del 8.4.2020 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In particolare:
L’art. 13 del D.L. 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del D.L. 18/2020, che viene abrogato dal comma 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.
Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 comma 2 del D.M. 6.3.2017.
Importo massimo garantito
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di Euro.
Beneficiari
La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:
Cosa si intende con questi termini?
2.1 Percentuale di copertura della garanzia
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
La circolare ABI n. 686 del 9.4.2020 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.
Art. 13 - Lett. m) - Max 25.000 euro
L’art. 13, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”) prevede l’erogazione di finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia PMI in favore di:
Il finanziamento è concesso a condizione che:
Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 Euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
Inoltre, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Si presume pertanto un’erogazione in tempi rapidi.
Sulla scorta delle ultime informazioni, il MiSE e il Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno lavorando insieme all'Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.
E' stato messo a disposizione sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. (fac-simile modulo allegato alla presente circolare).
Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l'obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l'accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.
Art. 13 - Lett. n) - Max 800.000 euro
L’art. 13, lett. n) del Decreto prevede un’altra forma di liquidità in favore di soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
A tali soggetti viene riconosciuta una garanzia al 100% in forma mista (90% Fondo PMI e 10% Confidi) per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (dunque fino ad un massimo di 800.000 euro).
RIEPILOGO GARANZIE PER ALCUNI TARGET IMPRESE MINORI
Art. 13, lett. m) (max. € 25.000) |
Art. 13, lett. n) (max. € 800.000) |
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Garanzia |
100% Stato |
Garanzia |
90% Stato + 10% Confidi |
Limiti |
25% dei ricavi (fino ad 25mila euro) |
Limiti |
25% dei ricavi (fino ad 800mila euro) |
Costi |
Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse stimato all’1,2% |
Costi |
Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato |
Procedure |
Autocertificazione su danni da Covid-19. Nessuna valutazione del Fondo |
Procedure |
Valutazione del Fondo su profilo economico-finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi |
Rimborso |
Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni |
Rimborso |
Non specificato |
Sono ammessi al Fondo - oltre alle aziende “in bonis” - anche quelle classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (le “sofferenze” sono escluse) a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31 gennaio 2020.
Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il D.L. 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
3.1) Beneficiari
Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di Euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di Euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del D.L. 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
3.2) Caratteristiche della garanzia della SACE
La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:
La garanzia copre: